Guida pratica alla normativa antincendio casa vacanze
Negli ultimi anni, il settore delle locazioni turistiche e delle case vacanze ha vissuto un’espansione senza precedenti, trasformando un’attività inizialmente semplice in un vero e proprio pilastro dell’industria dell’ospitalità.
Questo boom ha portato con sé nuove sfide, tra cui la necessità di garantire standard sempre più elevati di sicurezza per gli ospiti e di affrontare eventualità come la gestione delle pulizie post incendio, un aspetto cruciale per ripristinare gli ambienti in caso di emergenza.. In questo contesto, la normativa antincendio per casa vacanze e altri tipi di locazioni brevi riveste un ruolo cruciale, stabilendo obblighi chiari per i proprietari. Dopo il Decreto Sicurezza del 2018, che ha introdotto procedure obbligatorie come la registrazione degli ospiti su Alloggiati Web, il nuovo decreto del 2023 segna un ulteriore passo avanti nella regolamentazione del settore, con un focus particolare sulla prevenzione degli incendi.
Questa guida pratica illustra le novità legislative, le misure obbligatorie e i dispositivi essenziali come l’estintore per casa vacanze, fornendo informazioni pratiche e consigli utili per adeguarti alle nuove regole e garantire la sicurezza dei tuoi ospiti.
A chi si applica la normativa antincendio casa vacanze
La normativa antincendio per casa vacanze si applica a tutte le strutture ricettive destinate all’accoglienza di ospiti, indipendentemente dalla loro dimensione o tipologia. Questo include non solo le case vacanze, ma anche b&b, affittacamere, agriturismi e altre soluzioni di ospitalità non alberghiere. L’obiettivo principale è garantire standard minimi di sicurezza contro il rischio di incendi, tutelando sia i gestori sia i clienti.
I controlli possono essere eseguiti sia preventivamente che in seguito a segnalazioni, rendendo indispensabile mantenere gli standard richiesti in ogni momento.
Nuova normativa antincendio casa vacanze: cosa prevede l’art. 13 ter del D.L. Anticipi
L’Articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con legge 5 dicembre 2023, n. 191 disciplina le locazioni per finalità turistiche e brevi, nonché le attività turistico-ricettive, stabilendo l’assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari destinate a tali scopi, come anche alle strutture alberghiere ed extralberghiere.
Vediamo i punti punti principali dell’articolo che modifica la disciplina.
Applicazione della disciplina
La disciplina riguarda le strutture destinate a locazioni brevi con finalità turistiche come case vacanze, B&B, agriturismi, affittacamere e campeggi sia gestite in forma imprenditoriale che non, quindi la normativa si applica anche ai privati che affittano per periodi brevi.
Attribuzione del CIN
Il Ministero del Turismo assegna un CIN alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o brevi e alle strutture turistico-ricettive. La gestione dei dati e la sicurezza del territorio sono garantite attraverso un sistema informatico e statistico.
Procedure regionali e provinciali
Se le regioni o province autonome hanno già attribuito codici identificativi specifici, devono ricodificarli come CIN, con l’aggiunta di un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo.
Obbligo di presentazione dell’istanza
I locatori devono richiedere il CIN tramite una procedura telematica, allegando una dichiarazione sostitutiva con i dati catastali e i requisiti necessari.
Esposizione del CIN
È obbligatorio esporre il CIN all’esterno delle strutture o nelle unità immobiliari in locazione e indicarlo in ogni annuncio pubblicato. Anche gli intermediari immobiliari e i portali online sono tenuti a fare lo stesso.
Estintore per casa vacanze
Posizionamento
Devono essere collocati in punti strategici, accessibili e ben visibili su ogni piano dell’immobile, coprendo un’area massima di 200 m² per estintore.
Caratteristiche
Ogni estintore deve essere certificato dalla Unione Europea con il marchio CE, ovviamente non contraffatto, e avere una capacità minima di 6 kg e e devono essere posizionati ogni 200 mq e su ogni piano.
Manutenzione
È essenziale garantire il corretto funzionamento attraverso controlli periodici e manutenzione regolare, ordinaria e straordinaria effettuata da professionisti certificati per l’installazione e la verifica.
Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio:
Funzione
Questi dispositivi sono cruciali per rilevare tempestivamente la presenza di gas pericolosi, prevenendo potenziali incidenti.
Caratteristiche
I rilevatori devono essere certificati dalla Unione Europea con il marchio CE autentico. Devono inoltre essere installati da tecnici certificati.
Devono essere posizionati in aree a rischio, come cucine e locali con apparecchi a combustione, seguendo le indicazioni del produttore per un funzionamento ottimale.
Esenzioni
Come chiarito dal Ministero del Turismo, “Sono esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.”
Sanzioni
Chi non ottempera alle disposizioni relative al CIN è soggetto a sanzioni pecuniarie che variano da 600 a 6000 Euro in base alla violazione e alle dimensioni dell’immobile o della struttura.
Controllo e verifica: Il controllo e l’applicazione delle sanzioni sono di competenza delle amministrazioni locali, che si occupano anche della gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni.
Per maggiori informazioni è presente un’interessante sezione faq sul sito del Ministero del Turismo per la disciplina delle locazioni per finalità turistiche.